Cittadinanza italiana : l'accesso agli atti
Il diritto all'accesso agli atti amministrativi trova fondamento negli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.
Esso consiste nella facoltà di prendere visione e/o estrarre copia, dei documenti amministrativi afferenti alla pratica dell'interessato.
Con riguardo alla procedura di rilascio della cittadinanza Italiana, ed alle tempistiche talvolta eccessivamente lunghe della stessa, l’accesso agli atti si presenta come l’unico strumento per ottenere informazioni sul reale stato della pratica.
L'istanza di accesso agli atti deve essere rivolta sia alla Prefettura competente che al Ministero. In essa andrà altresì indicata la motivazione a sostegno dell’interesse a prendere visione e/o estrarre copia della documentazione indicata.
La Pubblica Amministrazione a cui è rivolta la domanda di accesso agli atti, ha l’obbligo di riscontrare la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.
Tale strumento è di sovente associato dagli scriventi legali ad una istanza di sollecito in modo tale da agevolare una rapida definizione della procedura.
E’ consigliato avanzare una istanza di accesso agli atti amministrativi nei seguenti casi:
1) La pratica di cittadinanza presenta un ritardo anomalo. Si tratta, in sostanza, di quei casi in cui l'Amministrazione non abbia emesso il provvedimento nei termini di legge.
2) In caso di inerzia dell’Amministrazione che nonostante il lasso temporale trascorso, non procede con “l’avanzamento delle c.d. “fasi” della procedura.
3) In ogni altro caso in cui l’interessato nutra dubbi sulla positiva definizione della pratica /ad es. Dopo il deposito di memorie ex art. 10-bis.
Avv. Fabrizio Bloise