La sanzione amministrativa : funzione e tipologie
La sanzione amministrativa è la conseguenza, posta dall’ordinamento, contro comportamenti di lieve entità contrari alla tutela degli interessi della collettività. Generalmente può essere di carattere pecuniario (prevede, cioè il pagamento di una contravvenzione) ed accompagnata da sanzioni di tipo accessorio come la sospensione della patente e la decurtazione di punti dalla stessa.
Le principali tipologie di sanzioni amministrative sono quelle aventi natura:
- Fiscale, conseguenti cioè a violazioni di norme tributarie;
- In materia di diritto del lavoro (per esempio :tutela dell’igiene sui luoghi di lavoro);
- Ambientali;
- Conseguenti a violazioni in tema di igiene degli alimenti e delle bevande;
- Antiriciclaggio;
- Violazioni del codice della strada (salvo i casi che rientrano nel penale come guida in stato di ebbrezza).
Il ricorso avverso ad una sanzione amministrativa si presenta all’ufficio del Giudice di pace e/o a seconda della violazione dinanzi al Prefetto competente per territorio.
Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è di 30 giorni, qualora si volesse impugnare la sanzione dinanzi al Giudice di Pace e di 60 giorni, qualora si optasse per l’impugnazione dinanzi al Prefetto.
Particolare attenzione va poi fatta per quanto riguarda la Guida in Stato di ebbrezza. Trattasi di una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. È un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue. È invece prevista una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.
Per tutti i casi in cui la fattispecie non abbia rilevanza penale, l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione (l’etilometro) ed irrogazione della sanzione.
Il secondo comma, lettera a) dell’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. In tali ipotesi è possibile procedere con l’opposizione della sanzione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
La lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 186 del Codice della Strada, è una fattispecie a rilevanza penale. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede un’ammenda da 800 a 3200 euro nonché l’arresto fino a 6 mesi nel caso in cui al conducente sia stato accertato un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Avrà rilevanza penale anche la fattispecie prevista dalla lettera c) dell’articolo 186 (oltre 1,5 grammi per litro). In questo caso si prevede un’ammenda fra 1500 e 6000 euro e l’arresto fra 6 mesi e un anno.
Le fattispecie sanzionate all’articolo 186 del Codice della Strada, e cioè in relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurazione sarà invece di 5 punti della patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).
Avv. Fabrizio Bloise