Decreto ingiuntivo su fatture : si anche senza estratto autentico notarile
Una nota società (omissis) richiedeva consulenza allo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise al fine di avere delucidazioni circa la stesura di un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un fornitore che, nonostante la ricezione della merce risultava insolvente.
Al momento della consegna documentale, la società (omissis) consegnava allo studio legale copia delle fatture sia in formato pdf sia in formato .xml non corredate dall’estratto notarile autentico delle scritture contabili.
In base alla documentazione fornita, Il Tribunale di Roma, pronunciandosi su un ricorso per ingiunzione di pagamento, presentato dallo studio Legale dell'avvocato Fabrizio Bloise ha ritenuto “che laddove il credito ingiunto sia fondato su una o più fatture elettroniche, di cui venga allegato il file nativo digitale in formato .xml, non sia necessario provvedere al deposito dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui al secondo comma dell’art. 634 c.p.c.”
Dunque, il tribunale capitolino ritiene ammissibile l’emissione del decreto ingiuntivo su fatture elettroniche non corredate dall’estratto notarile autentico delle scritture contabili ai sensi dell’art. 634, comma 2 c.p.c.
Tale pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dai Tribunali di altre circoscrizioni, tra cui Padova (con il decreto dell’8 agosto 2019), Verona (con il decreto del 29 novembre 2019) e Cuneo (decreto del 5 febbraio 2021), che già in precedenza avevano ritenuto l’equipollenza all’estratto autentico delle scritture contabili delle fatture elettroniche, in quanto duplicati informatici autentici e non modificabili che possono essere scaricati da una fonte qualificata, qual è l’Agenzia delle Entrate.
Le ragioni a monte del nuovo orientamento giurisprudenziale risalgono al provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.
Con tale provvedimento, l’Ente ha precisato che il Sistema di Interscambio (SdI) genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali. Ed è proprio in ragione di quanto esposto che i soggetti obbligati ad emettere, in via esclusiva, le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, sarebbero esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633/1972.
Consequenzialmente, ne deriva che per tali soggetti, verrebbe meno non solo l’obbligo di tenere i predetti registri, ma anche gli obblighi previsti ai sensi dell’art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Ad oggi, è dunque pacifica ed uniforme l’adesione dei Tribunali del Territorio Nazionale a ritenere l’idoneità della fattura elettronica ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, poiché il valore dei “duplicati informatici” delle fatture, proveniente da un terzo qualificato, quale l’Agenzia delle Entrate, soddisfano pienamente i requisiti richiesti per la prova scritta disciplinati dall’art. 634 comma 2 c.p.c., ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
Avv. Fabrizio Bloise