Buco di residenza: illegittimo se non è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990

Post by: Avvocato Fabrizio Bloise
03/09/2024 12:15

Il comune Siciliano costretto ad annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di cancellazione -decorrente dal 4 novembre 2020 - della Signora (omissis) dal registro della popolazione residente del proprio comune.

 

La sig.ra (omissis) si rivolgeva presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Bloise al fine di richiedere una consulenza circa un “buco di residenza” di circa 13 mesi, nel comune di (omissis) che, di fatto, avrebbe ostacolato la presentazione della domanda della cittadinanza italiana per residenza ex art. 9 l. 91 del 1992. 

Attraverso un’istanza di accesso agli atti tuttavia l’instante, patrocinato dall’Avv. Fabrizio Bloise, appurava come la cancellazione in parola era avvenuta mediante vizi procedimentali. 

Nello specifico, il comune competente ometteva la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990 senza, tra gli altri, notificare il relativo provvedimento di cancellazione. 

Grazie all’intervento dello studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise il comune coinvolto ha agito in via di autotutela annullando il provvedimento di cancellazione dal registro anagrafe. 

Nel provvedimento in parola si legge “Rilevato che, all’esito delle ricerche effettuate, si è proceduto per la cancellazione anagrafica in questione sulla scorta di comunicazione da parte della responsabile della convivenza anagrafica, senza pur tuttavia provvedere né, previamente, all’invio all’interessata della comunicazione di avvio del procedimento ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né, a conclusione del procedimento, alla emissione di formale provvedimento di cancellazione anagrafica da notificare alla interessata (….) Ritenuto che la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm. sia idonea alla pronuncia di annullamento del provvedimento in parola consentendo al cittadino egiziano di presentare la domanda per la concessione della cittadinanza italiana. Considerato che la presa d'atto di quanto sopra esplicitato impone l'annullamento d'ufficio in autotutela ex articolo 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del procedimento di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente

di questo comune a decorrere dal 4 novembre 2020 della Signora (omissis) (…)

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Visto lo Statuto Comunale; DETERMINA Di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il provvedimento di cancellazione - decorrente dal 4 novembre 2020 - della Signora (…) , in premessa meglio generalizzata, dal registro della popolazione residente di questo comune, di cui alla pratica migratoria n. (…), definita il giorno 11 novembre 2020;

Trattasi di un provvedimento di fondamentale importanza per tutti i soggetti che in maniera illegittima ed arbitraria si vedono cancellare la propria residenza e che per tale motivo sono impossibilitati a presentare la domanda della cittadinanza italiana. 

Avv. Fabrizio Bloise 

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