Reddito di cittadinanza: accusata per truffa ai danni dello Stato, il Tribunale Penale di Rieti assolve l’imputata.
La sig.ra (omissis) in possesso di tutti i requisiti richiesti, inoltrava per il tramite di terzi soggetti la domanda volta ad ottenere il c.d. reddito di cittadinanza. A seguito della suddetta richiesta, L’INPS territorialmente competente erogava una somma pari ad euro 7.000,00.
Nel corso del tempo, tuttavia, gli Agenti Accertatori appuravano come la sig.ra (omissis) fosse priva del requisito decennale della residenza e, per tale motivo, la stessa veniva indagata per il reato di cui all’art. 7 D.L. 4 del 2019. Allo stesso tempo, l’Inps intimava la restituzione delle somme nel tempo versate.
Ricevuto l’avviso delle indagini preliminari la sig.ra (omissis) si rivolgeva allo studio legale dell’avvocato Fabrizio Bloise il quale all’udienza preliminare dinanzi al Gip Dott. (omissis) rappresentava come la Corte di Giustizia con sentenza del29.07.2024 avesse dichiarato illegittimo il requisito decennale previsto dalla normativa inerente all’ottenimento del c.d. Reddito di cittadinanza in quanto contrario alla parità di trattamento di cui all’art. 11, par. 1, lettera d) della direttiva n. 2003/109 e per tale motivo richiedeva una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque perché il fatto non costituisce reato o emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, tenuto conto anche della lieve entità del bene giuridico offeso.
L’avvocato Fabrizio Bloise, ad ogni modo rappresentava al Giudice Penale l’effettiva presenza sul territorio italiano della sua assistita depositando, tra gli altri, alcuni documenti validi a sconfessare quanto riferito dagli Agenti Accertatori sottolineando come ai fini del requisito decennale si deve tener conto della residenza effettiva e non già di quella anagrafica essendo parte imputata presente sul territorio italiano da oltre 10 anni.
La strategia dell’avvocato Fabrizio Bloise è risultata vincente. Il Tribunale Penale di Rieti, infatti con sentenza n. 1341/2024 R.G. G.I.P. del 27 novembre 2024 ha così statuito: “visto gli art. 425, 530 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti della sig.ra (Omissis) perché il fatto non costituisce reato”.
Trattasi di una vittoria molto importante a tutela di tutti coloro che sono vittima di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato e sono ingiustamente chiamati a restituire le somme di denaro versate da parte dell’Inps.
Avv. Fabrizio Bloise