Diritto dei Lavoratori Stranieri
L’accesso al mercato del lavoro italiano avviene con modalità diverse per i lavoratori stranieri appartenenti alla Comunità Europea rispetto ai lavoratori extra UE. Per i primi non sono previste differenze e formalità rispetto alla normativa valida per i cittadini italiani, mentre per i secondi occorre seguire l’iter previsto dal Testo Unico sull’immigrazione.
L’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro, sia subordinato – anche stagionale – sia autonomo, è possibile solo nell’ambito delle quote massime annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti (decreti flussi) vengono emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati concernenti l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata, istituita presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I servizi offerti dall'avvocato Bloise:
- Richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione (Sui);
- Ricorso avverso il rifiuto di nulla osta;
- Consulenza in tema di diritto del lavoro.
Domande Frequenti
Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero extracomunitario deve essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro per:
- lavoro subordinato;
- lavoro stagionale;
- lavoro stagionale pluriennale;
- lavoro autonomo.
Direttamente in Italia, se il cittadino extra UE si trova già nei nostri territori ed è munito di un regolare permesso di soggiorno che lo abiliti al lavoro oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, oppure dall’estero, nell’ambito delle quote di ingresso annualmente stabilite dal decreto flussi.
I lavoratori extracomunitari altamente qualificati ad esempio professori universitari, infermieri, lavoratori dello spettacolo, dirigenti, il datore di lavoro, possono entrare nel territorio Italiano nel corso dell’intero anno a prescindere dal decreto flussi . Per tali ingressi non esiste alcun limite numerico ad eccezione di quelli per tirocini formativi e di formazione professionale, per sport professionale/dilettantistico e per volontariato per i quali è determinato un apposito contingente.
Se il lavoratore extra Ue si trova in Italia, il datore di lavoro deve compilare un unico modello di comunicazione di assunzione del lavoratore non comunitario in formato elettronico, all’uopo utilizzando il sistema informatico di invio delle comunicazioni obbligatorie.
Se il lavoratore si trova all’estero il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia, deve presentare la richiesta di assunzione del lavoratore extra UE (richiesta di nulla osta) allo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia di residenza . Detta domanda può essere presentata solo dopo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale del decreto annuale di programmazione dei flussi.
Per richiedere il nulla osta bisogna seguire le modalità indicate in apposite circolari congiunte tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno, che vengono pubblicate con anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande. Inoltre, prima della presentazione della richiesta il datore di lavoro deve verificare che nessun lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego. In caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro viene convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del nulla osta. Successivamente, deve darne comunicazione al lavoratore che deve recarsi presso la rappresentanza diplomatica/consolare per ottenere il visto di ingresso per l'italia. Entro 8 giorni dall’arrivo nel nostro Paese, il lavoratore deve andare in Prefettura, sempre presso lo Sportello Unico per firmare anch’egli il contratto di soggiorno, ritirare il codice fiscale e fare richiesta di permesso di soggiorno.
Il nulla osta ha una durata di 180 giorni dal rilascio. Se non viene utilizzato deve essere restituito al Sui, allegando una nota informativa che ne evidenzia il motivo.
Il lavoratore straniero è equiparato al cittadino italiano nel godimento dei diritti legati al lavoro, e dunque: salute e sicurezza sul lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, tutela contro ogni forma di discriminazione, diritto ad un compenso equo e proporzionato, diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare, diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato. Gli spettano inoltre tutti i diritti espressamente previsti dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per il settore di lavoro. In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).
Il caporalato, o intermediazione illecita del lavoro, è un sistema che recluta lavoratori per destinarli al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento.Il caporalato è un reato, per cui sono imputabili sia chi recluta (il caporale) che chi “utilizza, assume o impiega manodopera” (il datore di lavoro), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Il lavoratore non è invece punito per il solo fatto di lavorare senza contratto o senza permesso di soggiorno.
