Permesso di Soggiorno

 

Il permesso di soggiorno è necessario per periodi di permanenza in Italia superiori ai 90 giorni, per gli stranieri provenienti da paesi al di fuori dell’area Shengen e  viene rilasciato a chi è già in possesso del visto di ingresso per entrare in Italia. Solitamente ha lo stesso termine di durata e la stessa motivazione del visto di ingresso.

 

I servizi offerti dall’Avvocato Fabrizio Bloise :

- Richiesta del permesso di soggiorno;

- Rinnovo del permesso di soggiorno;

- Sanatoria per regolarizzare gli immigrati irregolari;

- Aggiornamento del permesso di soggiorno;

- Conversione, duplicato, blocco, smarrimento del permesso di soggiorno;

- Richiesta del permesso di soggiorno per assistenza ai minori o art. 31;

- Conversione del permesso di soggiorno art. 31 in permesso di lavoro;

- Ricorso in tema di rigetto;

- Ricorso in tema di revoca.

Domande Frequenti

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Sì, vi sono casi  in cui il permesso di soggiorno non deve essere necessariamente preceduto dal visto. Ciò avviene nelle seguenti circostanze :

- Richiesta di asilo

- Acquisto di cittadinanza o della condizione di apolide

- Motivi di giustizia (per quei soggetti la cui presenza nel nostro territorio è indispensabile in caso di procedimenti penali)

- Motivi umanitari

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Il permesso di soggiorno puo’ essere richiesto per i seguenti motivi :

- Motivi di lavoro subordinato, autonomo, stagionale

- Adozione e affidamento

- Assistenza ai minori

- Motivi di studio, formazione, tirocinio, ricerca scientifica

- Motivi di famiglia

- Motivi religiosi  o di missione

- In attesa del riacquisto della cittadinanza

- In attesa del rinnovo di asilo politico

- In attesa del rinnovo dello status di apolide

- Residenza elettiva

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Per ottenere il permesso di soggiorno in Italia è necessario :

- Essere in possesso del visto di ingresso

- Avere un ingresso regolare in base alle condizioni generali

- Presentare la richiesta di permesso entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso

- Dimostrare di avere stabilità economica

- Essere in possesso di un alloggio idoneo in linea con le norme igieniche e di sicurezza

- Stipula dell’accordo di integrazione

 

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La durata massima varia a seconda dei motivi del soggiorno.Precisamente :

- 3 mesi per visite, affari e turismo

- 1 anno per motivi di studio o di formazione, periodo che può essere prolungato se si tratta di corsi pluriennali

- 2 anni per ricongiungimento familiare.

- 9 mesi per contratti di lavoro stagionali

- 1 anno per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

- 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per attività di lavoro autonomo.

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Entro il sessantesimo giorno precedente alla scadenza va chiesto il rinnovo al Questore della provincia nella quale lo straniero dimora.

La mancata richiesta di rinnovo entro il sessantesimo giorno successivo alla sua scadenza può provocare l’espulsione da parte del Prefetto.

I requisiti che devono sussistere per la prima concessione del permesso valgono anche per i successivi rinnovi. Il venir meno anche di uno soltanto di essi può comportare l’espulsione che, peraltro, può essere pronunciata solo sulla base di una valutazione caso per caso.

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L’art. 31 comma terzo del testo unico dell’immigrazione (D-lgs 286/98)  permette al Tribunale dei minorenni di autorizzare i genitori irregolari a fare ingresso o a rimanere in Italia, in caso di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute.

Lo stesso permesso può essere rilasciato ai nonni o ad altri parenti del minore.

Secondo l’ultimo orientamento della Cassazione per gravi motivi non si intendono solo motivi di salute ma anche i danni derivanti dal pregiudizio psico fisico che l’allontanamento del genitore senza permesso potrebbe comportare al minore.

L’orientamento prevalente è quello di riconoscere i gravi motivi anche solo in virtù della tenera età del minore.

La richiesta di permesso di soggiorno ex art 31 è complessa e molto delicata, ancora oggi molti Tribunali richiedono la certificazione medica, occorre dunque una corretta impostazione se si vuole evitare un rigetto.

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Si, è possibile, anche se la durata del rapporto lavorativo sarà commisurata alla durata del permesso. E’ possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno art. 31 in permesso di lavoro. Anche in questo caso, trattandosi di un iter molto delicato, è consigliabile l’assistenza di un avvocato esperto.

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