Ricongiungimento Familiare
La legge italiana, in linea con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo prevede la salvaguardia dell’unità della famiglia.
I due istituti che permettono l’attuazione di questo diritto sono quelli del ricongiungimento familiare e della coesione familiare disciplinati dagli art. 28, 29, 29 bis e 3 del testo Unico sull’Immigrazione.
Con il ricongiungimento familiare il cittadino non appartenente all’UE, regolarmente soggiornante in Italia può mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri che si trovano all’estero.
Nel caso di coesione familiare il ricongiungimento avviene nei confronti del familiarestraniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio.
I presupposti sono identici a quelli del ricongiungimento ma la procedura è differente.
I servizi offerti dall’Avvocato Fabrizio Bloise :
- Richiesta di ricongiungimento familiare;
- Richiesta di coesione familiare;
- Ricorso contro il provvedimento di diniego;
- Sollecito per il rilascio.
Domande Frequenti
Ne ha diritto il cittadino straniero in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per:
- motivi di lavoro subordinato o autonomo;
- asilo politico;
- studio;
- motivi religiosi;
- motivi familiari.
I familiari ricongiungibili sono:
- il coniuge non legalmente separato, che abbia compiuto 18 anni. Questa disposizione può essere estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore, qualora in vita, abbia dato il suo consenso;
- i figli maggiorenni a carico dello straniero, i quali, per ragioni oggettive, non sono in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti un’invalidità totale. In questo caso, la malattia e l’invalidità devono essere certificate attraverso apposita documentazione medica rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dall’Ambasciata italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, nel caso in cui gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Per il ricongiungimento con i genitori di età superiore ai 65 anni, è necessario stipulare un’assicurazione sanitaria privata o iscriverli al servizio sanitario nazionale.
E’ importante sottolineare che le rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere l’esame del DNA in caso di dubbi sull’autenticità dei rapporti di parentela, a spese degli interessati.
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, protezione sociale, motivi umanitari, studio o motivi familiari.
- La ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
- Alloggio : lo straniero deve disporre di un alloggio con requisiti igienicosanitari e di idoneità alloggiativa accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore ai quattordici anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dovrà dimorare;
- Reddito : lo straniero deve avere un reddito minimo annuo (che può includere i redditi dei familiari conviventi) non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere successivo al primo.
La domanda va indirizzata in formato digitale allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura che ha sede nella Provincia in cui lo straniero risiede, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti anagrafici, reddituali e soggettivi.
Lo Sportello unico per l’immigrazione esamina la domanda e, se ritiene che la stessa non possa essere accolta, invia al richiedente, a mezzo pec, una comunicazione di rigetto, indicandone i motivi. In tal caso, il richiedente potrà fare pervenire allo Sportello, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, delle osservazioni eventualmente corredate da documentazione. In ogni caso contro il provvedimento di diniego potrà proporre ricorso innanzi al tribunale ordinario.
Se la domanda viene accolta, lo Sportello unico per l’immigrazione convoca via pec il richiedente per l’acquisizione degli originali dei documenti, già visionati in copia, e per la consegna della comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento.
È opportuno evidenziare che il nulla osta al ricongiungimento familiare comunque deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Successivamente al rilascio, lo Sportello provvede all’invio del nulla osta alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere. Dal momento della comunicazione di rilascio del nulla osta decorre il termine di 6 mesi per la richiesta del visto d’ingresso all’autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese d’origine del familiare da ricongiungere.
Gli uffici consolari verificano la sussistenza dei requisiti richiesti per il visto d’ingresso, ovvero il vincolo di parentela, di coniugio, la minore età o lo stato di salute del familiare e provvedono al suo rilascio o al diniego. Il visto di ingresso deve essere rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta.
Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il familiare ricongiunto deve comunicare tale circostanza allo Sportello unico per l’immigrazione, chiedendo un appuntamento per completare la procedura di primo ingresso. Il giorno della convocazione gli viene rilasciata la documentazione necessaria per richiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia , grazie al quale potrà accedere ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, nonché svolgere attività lavorativa subordinata o autonomo. In ultimo, deve recarsi presso uno degli uffici postali abilitati per inoltrare la predetta documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di sggiorno.
La coesione deve essere richiesta mediante la compilazione e l’invio dell’apposito kit del Ministero dell’Interno, al quale è necessario allegare i documenti che bisognerà poi esibire in originale il giorno della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
I kit postali si trovano presso gli uffici postali, più precisamente presso lo Sportello Amico di Poste Italiane.
La domanda di ricongiungimento e coesione può essere respinta se non è soddisfatto il requisito reddituale. Cioè se il reddito risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, oppure se non si dimostra la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa.
