Visto di Ingresso
Per coloro che arrivano da un paese al di fuori dell'area Schengen, è consentito l'accesso al territorio italiano solo a condizione che siano in possesso di un adeguato visto d'ingresso e di un passaporto valido o di un documento equivalente al passaporto.
Il Testo Unico sull'Immigrazione stabilisce all’articolo 4, la procedura per richiedere il visto d'ingresso in Italia.
Si tratta di una normativa complessa che richiede competenze specifiche, è sempre meglio dunque rivolgersi ad un avvocato specializzato che dia la massima assistenza soprattutto nel caso di rigetto del visto.
I servizi offerti dall’Avvocato Fabrizio Bloise :
- Consulenza in tema di richiesta del visto di ingresso;
- Consulenza in tema di visto per residenza elettiva;
- Ricorso in tema di rigetto del visto in Italia;
- Consulenza in tema di provvedimenti di espulsione;
- Consulenza in tema di ordini di rimpatrio.
Domande Frequenti
E’ competente il Ministero degli Affari Esteri, il quale, mediante la rete degli uffici diplomatici e consolari all'estero, si occupa di effettuare tutte le verifiche necessarie per determinare se siano soddisfatti i requisiti per l'accesso al territorio italiano.
Dopo aver ottenuto il visto di ingresso in Italia, l'ufficio diplomatico o consolare italiano fornirà una comunicazione scritta dettagliata che illustrerà tutti i diritti e gli obblighi relativi al tuo soggiorno in Italia. Questa comunicazione sarà redatta in una lingua comprensibile per il richiedente o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per ottenere il visto in Italia, l'ufficio diplomatico o consolare sarà tenuto a comunicare prontamente il motivo del rifiuto, fornendo le spiegazioni nella lingua del richiedente o, in mancanza di questa, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
A seguito della modifica del codice visti, ratificata dal Parlamento Europeo il 17 luglio 2019, si sono verificate delle variazioni nei tempi per richiedere il visto di ingresso in Italia per soggiorni di breve durata.
Prima della riforma, il termine massimo per presentare la richiesta di visto era di 3 mesi prima della data di viaggio. Tuttavia, a seguito della riforma, è ora possibile avanzare la richiesta di visto già da sei mesi prima della data programmata per il viaggio, con un termine minimo di 15 giorni prima della partenza.
Se si desidera richiedere un visto di ingresso in Italia, il modo più pratico ed efficiente è compilare e scaricare il modulo E-@pplication per il visto Schengen direttamente dal sito del Ministero degli Affari Esteri.
Una volta completato il modulo in tutte le sue sezioni, dovrà essere stampato e consegnato alla rappresentanza consolare o diplomatica nel paese di nascita o di residenza abituale.
Oltre al modulo di domanda, occorre allegare il passaporto o un documento valido per l'espatrio, su cui sarà apposto il visto. Nel caso in cui sia richiesta, occorrerà anche presentare la documentazione che giustifica il motivo di visto per l'Italia.
Qualora si abbia ingresso in Italia mediante l'ottenimento di un visto, è obbligatorio lasciare il paese entro il termine specificato nella durata indicata nel visto stesso.
Rispettare sempre i termini stabiliti dal visto è di vitale importanza. Nel caso di presentazione presso una Questura con un visto scaduto per richiedere una sua proroga, si può incorrere nella possibilità di ricevere un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione.
Nel caso in cui la richiesta di visto per l'Italia venga respinta, si può presentare un ricorso per chiedere l'annullamento della decisione di negare il rilascio del visto.
In questa circostanza, in modo precauzionale, è possibile chiedere all'Autorità Giudiziaria di ordinare all'Amministrazione che ha respinto la richiesta di visto di riesaminare la domanda sulla base degli argomenti presentati nel ricorso.
Il ricorso, in questo contesto, non mira solo a ottenere il rilascio del visto inizialmente richiesto, ma ha anche l'obiettivo di stabilire un precedente favorevole nel caso di futuri ricorsi per richieste di visto per l'Italia.
Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso per un soggiorno di lunga durata (superiore a novanta giorni) allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa..
La durata del visto è di 1 anno e, come negli altri casi, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia lo straniero deve richiedere il rilascio del rispettivo permesso di soggiorno alla Questura mediante il kit postale. Il visto per residenza elettiva non consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Per richiedere il visto per residenza elettiva, lo straniero deve fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche diverse da proventi da lavoro, di cui si possa ragionevolmente suppore la continuità nel futuro.
L’Ambasciata italiana, nel caso in cui lo straniero acquisti un immobile ad uso abitativo in Italia, riterrà implicita la sussistenza del “requisito economico minimo” stabilito dalla normativa italiana.
Negli altri casi, la verifica della sussistenza dei requisiti è totalmente rimessa alla discrezionalità dell’Ambasciata.
